nomina:
Decreto
del Presidente del Consiglio Regionale n. 99 del 9 novembre
2021.
Si tratta di un organo di controllo della gestione
economico-finanziaria, comune ai tre parchi regionali della
Toscana, direttamente nominato dal Consiglio Regionale, ai
sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 19 marzo 2015, n.
30 e succ. mod. ed integr.
durata
dell'incarico:
5 anni (scade
il 9 novembre 2026).
competenze:
Sono definite
dall'art. 23 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ.
mod. ed integr., qui di seguito riportato, per i commi che
trattano le competenze:
1. Il
controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente
e' esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei
conti, comune a tutti gli enti parco regionali (...):
(...)
4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila
sull’osservanza da parte dell’ente parco delle disposizioni
di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare
esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformita' con le disposizioni della presente legge, delle
direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della
Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei
revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo
dell’ente parco contiene il motivato giudizio di congruita'
di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni, nonche' il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti
esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformita'
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti
esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed
esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle
operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione
straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di
finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in
societa' di cui all’articolo 8 della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti
rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione
sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se
necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell’ente
parco e alla Giunta regionale.
9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti puo'
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di
controllo e richiedere notizie sull’andamento delle
operazioni svolte.
responsabile aggiornamento:
responsabile pubblicazione; Emanuele Guazzi
ultimo aggiornamento:
26/06/2024