accesso agli atti
amministrativi
L’accesso
agli atti amministrativi,
introdotto dagli artt. 22 e sgg. della L. 241/1990 e
succ. mod. ed integr.,
è il diritto
di prendere visione ed estrarre copia di documenti
amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una
situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento
oggetto di richiesta di accesso.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso agli atti amministrativi deve essere motivata e va presentata al
Presidente del Parco secondo le seguenti modalità:
La richiesta può essere inviata tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo:
Parco Regionale delle Alpi Apuane, c/o fortezza di Mont'Alfonso
via per Cerretoli, s.n.c. - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
- posta elettronica all’indirizzo
e-mail: protocollo@parcapuane.it,
oppure all'indirizzo pec:
parcoalpiapuane@pec.it
Per la richiesta va obbligatoriamente
utilizzato il seguente modulo di visura e/o estrazione di copia:
modulo per visura e richiesta copia di documentazione amministrativa
Il Procedimento
Il Responsabile del procedimento di accesso è
il Responsabile o Coordinatore dell’Ufficio competente a formare
l’atto o a detenerlo stabilmente ovvero eventuali altri soggetti
dallo stesso delegati.
Il Responsabile cura i rapporti con i richiedenti.
Una volta ricevuta la richiesta di accesso agli atti - con
l'indicazione corretta degli estremi dei documenti - il
Responsabile:
a) provvede alla identificazione del
richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare
il diritto;
b) decide sull’ammissibilità della richiesta;
c) comunica agli interessati i modi, i tempi e i costi dell'accesso,
nonché l'eventuale esclusione, differimento o limitazione di tale
diritto.
Particolarità del procedimento:
-
l’esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è
gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura;
- Il
rilascio di copia dei documenti è subordinato, oltre al rimborso dei
costi diritti di ricerca e visura, al rimborso dei costi di
riproduzione, al pagamento dell’imposta di bollo, ove previsto dalla
legge, nonché dei costi dell’invio a mezzo posta quando richiesto;
- l’imposta
di bollo è dovuta per il rilascio della copia conforme su eventuale
richiesta dell’interessato, ai sensi del D.P.R. 642/1972, come
modificato dal D.P.R. 955/1982, nonché alla allegata tabella A;
- gli
importi di spesa a carico del richiedente per il rilascio di copie,
che comprendono i diritti di ricerca e visura, sono determinati
dalla tabella sottostante;
- Il
pagamento deve essere effettuato avanti la ricerca e la riproduzione
dei documenti richiesti, una volta ricevuta comunicazione scritta
riguardo all’importo dovuto, mediante versamento su c/c postale n.
13480553 intestato a al Parco Regionale delle Alpi Apuane, con
indicazione specifica della causale: accesso atti - nome e
cognome del richiedente.
Per la quantificazione delle spese a carico del richiedente per il
rilascio di copie, si fa riferimento alla seguente tabella:
tabella degli importi per il rilascio di copie
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro
il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla
formazione del silenzio rigetto, mediante notificazione all’Ente e
ad almeno un controinteressato, secondo quanto disposto dall’art.
116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n.
104/2010.
Il Consiglio direttivo ha disciplinato
l'accesso agli atti amministrativi con il regolamento qui sotto scaricabile e
consultabile:
regolamento
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e
sull'accesso civico
responsabile aggiornamento: Antonio
Bartelletti
ultimo aggiornamento:
04/02/2021
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