piano
integrato per
il parco
descrizione procedimento
Il Piano
integrato per il Parco è uno strumento di attuazione dell'area
protetta, così come il Regolamento del Parco.
I contenuti del Piano integrato - validi per ogni Parco
regionale della Toscana - sono stabiliti dall'art. 27 della
L.R. n. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nei termini qui di
seguito riportati:
1. Il piano
integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle
finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli
atti di pianificazione e di programmazione previsti
dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991. 2. I
contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano
integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi
1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina
statuta ria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene
altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima
legge determinando:
a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee
cartografiche certe e individuabili sul territorio;
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco
seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul
territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui
all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua
articolazione in zone;
d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni
del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli
interventi, per quanto necessario;
e) specifici vincoli e salvaguardie;
f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di
cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono
uniforma rsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti
locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne
al parco.
3. La sezione di cui al comma 2:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti,
anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree
contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le
ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di
cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche
ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse
conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta
della natura di cui all’articolo 3 della l. 394/1991;
d) definisce le misure di conservazione dei siti di cui alla
lettera a) e ne costituisce piano di gestione, ove necessario.
4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco
sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della l. 394/1991,
si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico
di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.
5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco
prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i
propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano
integrato per il parco.
6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte
secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13,
comma 4.
7. L’approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
degli interventi in esso previsti.
8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in
coerenza con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui
all’articolo 7 della l.r. 1/2015 e con il PAER di cui
all’articolo 12:
a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;
b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti
pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con
specifico riferimento ai contenuti di cui all’articolo 14, comma
3, della l. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico,
sociale e culturale della collettività residente nel parco,
nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le
iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e
mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali
attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti
locali interessati;
c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole ai fini
della tutela ambientale e paesaggistica;
d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione
ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile;
e) può preveder e l’attribuzione di incentivi a soggetti
pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi,
agli impianti ed alle opere di cui all’articolo 7, comma 1,
della l. 394/1991.
I contenuti del Piano
integrato per il Parco più specifici della situazione delle Alpi
Apuane sono definiti dall'art.
14 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., nei
termini qui di
seguito riportati:
1. (abrogato).
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 , il
piano individua i perimetri entro cui è consentito l’esercizio
di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei
materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce,
cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può
prevedere l’estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire
le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie.
Le zone di cui sopra fanno parte dell’area contigua del Parco;
la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e
comprende i l divieto di caccia per le aree contigue intercluse.
3. Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e
indifferibilità per gli interventi in esso previsti.
4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di
cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le
altre materie di cui all’ art. 32, comma 1, L. n. 394/1991,
specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni
di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace
tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario
sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane;
il perimetro dell’area contigua e le relative direttive sono
stabilite d’intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di
un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.
Il procedimento
per l'adozione e l'approvazione del Piano per il Parco è
disciplinato dall'art.
29
della della L.R. n. 30/2015 e succ. mod. ed integr., qui di
seguito riportato:
1. La proposta di
piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è
predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla
Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio
della comunità del parco e del comitato scientifico del parco.
La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per
il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere
obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui
all’articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso
dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione
regionale di riferimento.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano
integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale
applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r.
65/2014.
3. Il deposito di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r.
65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la
sede dell’ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è
reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e
dell’ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono
presentate all’ente parco, che provvede alla relativa
istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza
dei termini stabiliti all’articolo 19, commi 2 e 3, della l.r.
65/2014, le osservazioni pervenute e gli esiti dell’istruttoria
svolta, sono trasmessi dall’ente parco alla Giunta regionale,
previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del
comitato scientifico del parco.
4. Ai fini dell’approvazione del piano, la Giunta regionale,
verificati gli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ente
parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta
tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la
documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo
ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.
5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può
essere aggiornata annualmente, in conformità alle previsioni del
PAER di cui all’articolo 12 e con le modalità previste dalla
l.r. 1/2015 su iniziativa del consiglio direttivo, sentiti la
comunità ed il comitato scientifico del parco.
6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può
essere riformulata entro sei mesi dall’approvazione del PRS, al
fine di adegua r n e i contenuti al nuovo ciclo di
programmazione regionale. La proposta di riformulazione della
sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa
acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del
comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta
regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa
acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica
regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al
Consiglio regionale per l’approvazione, segnalando le eventuali
difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti
della programmazione regionale di riferimento.
ufficio competente
U.O. "Pianificazione territoriale"
c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8
apertura al pubblico: martedì 9.00-13.00, 15.00-17.00 mercoledì e venerdì 9.00-13.00
tel. 0585/799488 - 799447
rpuccini@parcapuane.it
-
sozioso@parcapuane.it
responsabile procedimento
Raffaello Puccini -
U.O. "Pianificazione territoriale"
tel. 0585/799488
rpuccini@parcapuane.it
- parcoalpiapuane@pec.it
modalità operative per ottenere informazioni sui procedimenti
in corso
Raffaello Puccini -
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autodichiarazione /
silenzio-assenso
Per la sua
natura, questo procedimento non può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato.
Inoltre, lo stesso procedimento non può concludersi con il
silenzio-assenso dell'amministrazione.
termine di legge per la
conclusione del procedimento
L'ente parco è comunque tenuto alla predisposizione e
trasmissione alla Giunta regionale del piano integrato per il
parco, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
n. 30/2015 succ. mod. ed integr., per la relativa
adozione.
strumenti di tutela
amministrativa e giurisdizionale
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo la prassi
ordinaria
link di accesso al servizio on line
stato di attuazione
e documenti del procedimento
modalità effettuazione
pagamenti
Non necessario.
potere sostitutivo in caso
di inerzia
Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta Regionale,
attraverso il suo Presidente,
secondo le disposizioni di cui all'art. 44 della L.R. n. 30/2015
e succ. mod. ed integr.
responsabile
aggiornamento: Antonio Bartelletti
ultimo aggiornamento:
23/03/2020
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