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Segnalazione di illeciti nella Pubblica Amministrazione
(c.d. Whistleblowing)

La n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Tale istituto giuridico è disciplinato dal Decreto legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto n. 24/2023 disciplina i canali di segnalazione e le tutele riconosciute alla persona fisica che, in ragione di una conoscenza maturata nell’ambito del proprio contesto lavorativo, segnala, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico e l’integrità dell’ amministrazione pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

• i dipendenti del Parco;

• i lavoratori, lavoratori autonomi e collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente;

• i consulenti, liberi professionisti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) presso l’Ente Parco;

• le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza presso l’Ente Parco.

La segnalazione può avvenire in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto nazionale o dell’Unione europea, compresi i fondati sospetti aventi ad oggetto illeciti amministrativi, civili, contabili o penali, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti. Tra le violazioni sono da ricomprendere tutti gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai settori indicati all’art. 2 co.1 lett. a) del D.lgs. n. 24/2023 e, in particolare:

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le informazioni sulle violazioni devono comunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui chi effettua la segnalazione sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

 

CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

Il soggetto che gestisce le segnalazioni di whistleblowing all’interno del Parco è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che si avvale di un gruppo di lavoro a supporto dell’attività, individuato con apposito provvedimento dello stesso RPCT e appositamente autorizz0ato.

 

MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Chi intende effettuare la segnalazione deve utilizzare uno dei seguenti canali:

piattaforma dedicata disponibile al seguente link

https://parcoregionaledellealpiapuane.whistleblowing.it/

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell’Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

Al momento dell’invio della segnalazione tramite il modulo online, la piattaforma rilascia un codice di 16 cifre generato automaticamente dalla stessa che costituisce avviso di ricevimento della segnalazione. Tale codice dovrà essere accuratamente conservato in quanto costituisce unica chiave di accesso alla piattaforma.

 

Canale esterno presso ANAC

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F

Come previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023 il segnalante può rivolgersi ad ANAC attraverso il c.d. canale esterno, al ricorrere delle seguenti condizioni:

la segnalazione effettuata attraverso il canale interno non ha avuto esito entro il termine di tre mesi dalla presentazione della stessa;

il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)

 

DOCUMENTI UTILI

·         Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

·         Delibera ANAC n. 311/2023 - Linee Guida Whistleblowing

 


responsabile aggiornamento: